Premessa
Il presente Statuto non modifica sostanzialmente lo “Statuto Sociale dell’Associazione culturale Francesco Perri”, Allegato “B” all’Atto costitutivo dell’Associazione con rogito notarile del 22 dicembre 1992 del Notaio in Brancaleone Carmela Flavia Catanese N. 3267 del Repertorio N. 700 della Raccolta, registrato a Locri. il 5/1/1993 al n. 5, serie1^, ma lo adegua alle disposizioni di legge sulle associazioni culturali senza scopo di lucro.
Art. 1
L’Associazione svolge le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali senza fini di lucro.
Art. 2
L’Associazione persegue, esclusivamente, le seguenti finalità:
a) promuovere lo studio e l’approfondimento del pensiero e dell’opera dello scrittore e poeta Francesco Perri, favorirne la conoscenza nell’ambito della cultura letteraria regionale e nazionale, attualizzando la sua bibliografia, mettendola a disposizione del vasto pubblico di lettori e studiosi e soprattutto delle giovani generazioni;
b) promuovere la cultura e l’arte calabrese favorendo la conoscenza, diffusione e valorizzazione sia in ambito regionale che nazionale;
c) promuovere attività finalizzate all’ aggregazione sociale, alla crescita civile e alla cultura della legalità.
Per la realizzazione delle sue finalità, l’Associazione :
Art.3
DENOMINAZIONE E SEDE
L’Associazione Culturale avente la denominazione: “Associazione Culturale Francesco Perri” ha sede a Careri(RC)
L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Careri (RC) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
La denominazione non può essere modificata nemmeno con il voto favorevole di tutti gli associati.
L’Associazione opera prevalentemente nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e ed intende operare anche in ambito nazionale.
L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia e all’estero.
Art. 3 BIS
L’Associazione è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni..
A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni integrazioni e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, la denominazione dell’Associazione, diventerà: “ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCO PERRI - CARERI (RC) - ETS” oppure “ASSOCIAZIONE CULTURALE FRANCESCO PERRI-ERRI- CARERI (RC)- Ente del Terzo Settore” ,
ART. 4
DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
La durata dell’Associazione è a tempo illimitato.
ART. 5
REQUISITI DEI SOCI
Possono iscriversi all’Associazione i maggiorenni di qualsiasi credo politico e religioso, che si attengano ai principi della Carta Costituzionale e alle regole di correttezza.
Su delibera del Consiglio Direttivo potrà essere istituita una Sezione giovanile dell’Associazione che sarà retta, oltre che dal presente Statuto, da apposito Regolamento da approvarsi a cura del Consiglio, che delibererà anche la eventuale quota associativa e il programma delle attività.
I soci minori di età non avranno diritto di voto e potranno partecipare ai lavori dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Culturale solo con un rappresentante che abbia almeno 14 anni di età.
ART. 5 bis
VOLONTARI
L’Associazione, per il perseguimento dellefinalità statutarie elo svolgimento delle proprie attività può avvalersi anche dell’opera di volontari .
Sono considerati volontari tutte le persone che mettendo a disposizione le propriecompetenze e il proprio tempo,senza scopo di lucro , svolgono attivitàin favore dell’associazione, delle sue iniziative e dei suoi progetti.
I volontari possono essere iscritti a loro richiesta in appositi registri.
ART.6
NORME SULL’ORDINAMENTO INTERNO
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
ART.7
ASSOCIATI
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
ART.8
PROCEDURA DI AMMISSIONE
Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda al Consiglio Direttivo anche via on line su modello disponibile sulle pagine web ufficiali dell’Associazione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte
L’accoglimentodella domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
L’eventuale rigetto è comunicato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
ART.9
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno il dovere di:
a) condividere i principi contenuti nel presente statuto;
b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome;
c) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
d) adempiere a quanto stabilito dalle deliberazioni degli organismi dell’Associazione;
e) collaborare attivamente per il perseguimento dello scopo istituzionale anche tramite lapartecipazione costante e fattiva alle attività
f) di pagare regolarmente la quota associativa.
Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
c) di consultare ,presso la sede dell’Associazione, con facoltà di chiedere copie ed estratti , i libri riguardanti gli associati, i verbali dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;
d) di frequentare l’associazione e le manifestazioni dalla stessa organizzati.
L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa
ART.10
CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
Il Consiglio Direttivo puòdeliberare l’esclusione del socio :
a) per il mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale;
b) gravi motivi , in particolare : per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione e persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali.
Il provvedimento di esclusione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione
Il socio che recede o viene escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 11
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Organi dell’Associazione sono:
--l’Assemblea
--il Consiglio Direttivo
--il Presidente
--il Vicepresidente
--il Segretario-tesoriere
--il Comitato Culturale
Organi facoltativi dell’Associazione sono
--il Revisore dei Conti
--il Collegio dei Probiviri.
--Organo di controllo
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
ART. 12
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
L’Associazione ha il suo organo sovrano nell’assemblea.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale
Il socio che non possa partecipare alle riunioni dell'assemblea ordinaria o straordinaria, può delegare , mediante delega scritta, anche via e mail , un altro socio a rappresentarlo
Un socio può ricevere al massimo tre deleghe.
ART. 13
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L ’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea può essere inoltre convocata:
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso almeno di otto giorni mediante lettera raccomandata da consegnarsi anche a mano, fax e posta elettronica.
In caso di urgenza i soci saranno convocati a mezzo telegramma, fax o posta elettronica almeno 24 ore prima.
L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno.
L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea in videoconferenza è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure dal componente più anziano o da altro socio indicato in sede di riunione assembleare e si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o chi ne fa le veci. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, oppure dal componente più anziano o da altro socio indicato in sede di riunione assembleare .
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario-tesoriere o se quest’ultimo é assente da un socio verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.
ART. 14
FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori e ordinari.. In seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti .
L’Assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
In caso di parità dei voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori e ordinari. In seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti .
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di sua assenza dal Vice Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un socio scelto dai presenti.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
ART. 15
ASSEMBLEA DEI SOCI – REGOLE DI VOTO
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti e nei casi di votazioni riguardanti le persone
Alle elezioni delle cariche sociali, se tutti gli associati sono consenzienti, si potrà procedere per acclamazione, nel caso contrario il presidente. sceglie due scrutatori fra i presenti e ogni socio non può esprimere più di due preferenze
Saranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti, a parità di voti l’elezione avverrà a mezzo sorteggio.
ART.16
ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM
È compito dell’Assemblea ordinaria:
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
ART.17
ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM
È compito dell’Assemblea straordinaria:
Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione eper lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più unodei soci fondatori e ordinari e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
ART.18
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA
Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.
Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
ART.19
IL CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE,
DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
La convocazione viene fatta mediante avviso scritto oppure attraverso e mail, sms, watsapp, messenger e deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In condizioni straordinarie è ammessa la delega scritta di un consigliere ad un altro consigliere.
Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario-tesoriere . Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.
ART.20
COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
ART..21
CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
La carica di Consigliere si perde per:
Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
ART.22
IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati.
Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
ART.23
CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE
La carica di Presidente si perde per:
Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.
ART.24
L’ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA
E FUNZIONAMENTO
L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
Il componente dell’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l’unico componente decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
componente dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, deve essere indipendenti ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
ART.25
COMPETENZE DELL’ORGANO DI CONTROLLO
È compito dell’organo di controllo:
Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART.26
L’ORGANO DI REVISIONE
L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo di revisione decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.
ART.27
RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI
Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
I Consiglieri componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili
ART. 28
SEGRETARIO DELL’ASSOCIAZIONE.
Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla tenuta della contabilità ordinaria e straordinaria, firma insieme al Presidente gli atti amministrativi e contabili e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente.
ART. 29
COMITATO CULTURALE
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato culturale che svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività dell’Associazione.
Il Comitato Culturale è composto da tre a nove membri che possono essere eletti dal Consiglio Direttivo anche tra persone non socie .
Il Consiglio Direttivosi può riunire per deliberare in una sede scelta anche diversa da quella dell’Associazione o anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Presidente dell’Associazione è presidente anche del Comitato Culturale e può, con il voto di approvazione del Comitato Direttivo, affidare la Presidenza del Comitato Culturale ad un socio con elevati meriti artistici per la durata del periodo di validità del Consiglio Direttivo.
ART. 30
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea straordinaria può nominare il Collegio dei Probiviri che sarà composto da tre membri prescelti tra persone estranee all’Associazione che siano di indiscussa competenza, probità ed equilibrio, previa approvazione di modifiche al presente Statuto che ne prevedano il funzionamento e le eventuali sanzioni disciplinari che potranno essere irrogate dal Collegio, su proposta del Consiglio Direttivo.
La disciplina per il funzionamento e le competenze del Collegio dei Probiviri dovrà coordinarsi con quanto stabilito dal Regolamento interno di cui all’art.34.
I membri del Collegio rimarranno in carica per tre anni e potranno essere rieletti.
Il Collegio dei Probiviri perseguirà la bonaria composizione di eventuali liti che possano insorgere tra i soci e l’Associazione su richiesta del socio interessato ovvero del Presidente dell’Associazione o di almeno due membri del Consiglio Direttivo.
ART. 31
FINANZE E PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è destinato esclusivamente allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il patrimonio è costituito dalle seguenti entrate :
La quota di iscrizione deve essere versata in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno con bonifico o versamento sul c/c bancario dell’Associazione ovvero tramite la pagina web dell’Associazione con altre modalità che saranno indicate nella domanda di ammissione .
Nel caso in cui un socio si renda inadempiente all’obbligo di cui sopra, sarà cura del Presidente o del Segretario dell’Associazione di sollecitare il socio al versamento della quota con Raccomandata a.r. ovvero per fax o posta elettronica con termine di trenta giorni, decorso il quale il socio sarà decaduto automaticamente dalla qualità di socio e sarà estromesso dall’Associazione.
La quota di iscrizione e i contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso in qualunque momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale e della quota di iscrizione per tutto l’anno in corso.
ART. 32
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione è affidata al Segretario-tesoriere secondo le direttive del Presidente.
ART. 33
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
La destinazione del residuo risultante dalla liquidazione è devoluto ad altri Enti del Terzo settore individuati con deliberazione del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente ufficio del registro del Terzo Settore.
ART. 34
REGOLAMENTO INTERNO
Al Consiglio Direttivo viene demandato il compito di determinare se adottare un Regolamento interno il cui rispetto sarà obbligatorio per tutti i soci e di predisporlo e approvarlo, portandolo a conoscenza di tutti i soci.
ART. 35
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
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